Concessa l'ennesima deroga all'Italia che consente di limitare al 40%, fino al 31 dicembre 2019, la detrazione dell'Iva pagata per l'acquisto e la gestione dell'auto aziendale.
La deroga, che viene concessa periodicamente dal 2007, consente all'Italia di contiuare a penalizzare, per taluni aspetti pesantemente, il mercato automotive iterno.
In punto di diritto, si rammenta che gli articoli 168 e 168 bis della direttiva Iva stabiliscono che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l'Iva addebitata su acquisti effettuati a fini di sue operazioni soggette ad imposta.
Contemporaneamente, l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), dispone che l'utilizzazione per uso privato di un bene destinato all'impresa è assimilata a prestazioni di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto a una detrazione totale o parziale dell'Iva.
Di conseguenza, il sistema assicura che il consumo finale sia tassato qualora l'Iva sugli acquisti corrispondenti sia stata inizialmente dedotta.
Ai fini pratici, per quanto riguarda gli autoveicoli, risulta talvolta difficile e oneroso per il soggetto passivo identificare e registrare la divisione tra uso aziendale e privato, e per l'amministrazione fiscale controllare tale distinzione nella pratica .
Come chiarito nella decisione di esecuzione del Consiglio Bruxelles, 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE), al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA e di combattere l'evasione fiscale, il 30 marzo 2016 la Repubblica italiana ha chiesto e ottenuto dal Consiglio una deroga individuale che permette, fino al 31 dicembre 2019, di limitare obbligatoriamente al 40% il diritto a detrazione sull'acquisto di veicoli stradali a motore (ad eccezione di trattori agricoli o forestali), normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 chilogrammi e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
A seguito dell'applicazione della detrazione al 40% le imprese sono sollevate dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato.
Tuttavia è necessario sottolineare che talune categorie di veicoli sono state esplicitamente escluse da tale restrizione, ad esempio i veicoli che formano parte dei beni strumentali, quelli utilizzati a fini di formazione da una scuola guida oppure destinati a noleggio o leasing, o usati da rappresentanti di commercio e come taxi.