La bozza del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attualmente in esame presso il Ministero dell'Economia per approvazione congiunta, si compone di 23 articoli accompagnati da dettagliati allegati. Questo decreto stabilisce le regole per accedere ai crediti d’imposta finanziati dal PNRR per un totale di 6,3 miliardi di euro.
I progetti di innovazione ammissibili devono essere avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, e devono riguardare investimenti in uno o più beni materiali nuovi strumentali elencati nella legge di bilancio 2017 che ha definito il piano Industria 4.0. Questi investimenti devono essere utilizzati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (oppure del 5% nei processi interessati dall’investimento). La data di avvio del progetto di innovazione corrisponde alla data del primo impegno giuridicamente vincolante per ordinare i beni oggetto dell’investimento, o a qualsiasi altro tipo di impegno che renda l’investimento irreversibile. Un progetto di innovazione si considera completato alla data dell’ultimo investimento necessario, in particolare per quanto riguarda beni materiali e immateriali nuovi strumentali per la digitalizzazione, secondo le regole generali previste dall’articolo 109 del TUIR. Se l’ultimo investimento riguarda beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, si considera la "data di fine lavori" dei medesimi beni; se riguarda attività di formazione, fa fede la data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito. Il decreto considera incentivabili uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti allo stesso soggetto beneficiario.
Negli ultimi tempi si è discusso molto dei vincoli che la norma primaria imponeva alle imprese dei settori ad alto consumo energetico. Il decreto attuativo propone un compromesso, mantenendo generalmente i vincoli UE, ma introducendo una serie di deroghe che riguardano, in determinati casi, quattro tipi di attività: quelle direttamente connesse ai combustibili fossili; quelle soggette al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas serra; le attività legate alle discariche di rifiuti e agli inceneritori; e quelle che producono elevate quantità di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, un'ampia deroga riguarda anche le imprese che gestiscono impianti in concessione (inizialmente escluse) se gli investimenti costituiscono un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente e sono previsti meccanismi economici che eliminano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.